Il caso tagliastipendi ai dirigenti dello Stato: alcuni dati rispetto alla ' disinformatia'

Ho aperto la pagina di Violapost.it, e oltre alla incredibile sponsorizzazione pubblicitaria di una società che si offre per costituire società all'estero per non pagare le tasse in Italia, trovo alcune inesattezze che fanno riflettere. Prima balla: sembra che la votazione sia avvenuta in chissà quale contesto di scontro, con senatori che "si battevano come leoni" a favore delle pensioni d'oro. Leggete lo stenografico e vi farete un'idea molto diversa, di quel che è accaduto veramente. Seconda balla: l'anonimo autore dice di aver sudato come un hacker per sapere chi ha votato come. Invece da diversi anni ogni votazione di ogni senatore è tracciata e facilmente reperibile, articolo per articolo, emendamento per emendamento, sul sito del Senato.
Cosa è successo davvero: breve storia del “tagliastipendi” per i dirigenti dello Stato.
In sede di conversione del decreto legge Salva Italia, il Parlamento introduce una disposizione che fissa per legge un limite massimo di retribuzione per i dirigenti dello Stato. Anche se i loro contratti hanno previsto somme più alte, nessuno potrà guadagnare più dello stipendio del Presidente della Corte di Cassazione. Affidiamo ad un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento di dettaglio.
Ecco la norma:
Art. 23-ter. - (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
Il decreto è convertito in legge poco prima del Natale 2011. Nonostante molti giuristi e per la verità anche l'Ufficio Studi del Senato sostengano che vi sono evidenti profili di legittimità costituzionale nell'applicare ai contratti in corso la decurtazione dello stipendio, Governo e Parlamento decidono di andare avanti. Monti adotta il decreto, le Commissioni approvano. A qualche decina di importanti dirigenti statali si toglie dalla busta paga dal 10 al 50 per cento dello stipendio (al netto delle riduzioni già operate dalle precedenti manovre estive per tutti i redditi alti).
Tutto ciò avviene tra febbraio e marzo 2012. Come si può vedere, questi provvedimenti non dicono nulla sul trattamento pensionistico dei dirigenti statali.
Il 24 marzo il Governo adotta un decreto legge che contiene la norma non approvata dal Senato l'altro giorno. Dice così:
2. All’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con r riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del redetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell’accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.».
La norma non brilla per chiarezza. Io stesso, come relatore della Commissione Affari Costituzionali sul decreto pongo in evidenza la necessità di approfondirne le conseguenze. Il servizio studi del Senato, esaminando la norma, ricorda le note prese di posizione della Corte Costituzionale, in materia di pensioni, che tutela i cosiddetti “diritti acquisiti”. Secondo questa interpretazione, è illegittima una legge che – retroattivamente – elimina diritti previdenziali maturati nel passato da chi ha maturato il diritto ad un determinato trattamento.
Il Governo è chiamato a dire la sua circa la portata della norma, e convocato in Commissione, sostiene (resoconto della seduta del 24 aprile 2012): Il sottosegretario POLILLO, intervenendo per rispondere alle questioni rivolte al Governo nel corso dell'esame, precisa che, poiché le misure ivi previste non determinano oneri significativi, come conferma il parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio, il Governo non ha prodotto una valutazione specifica delle conseguenze finanziarie del comma 2 e non è in grado di definire il numero dei potenziali beneficiari che tuttavia assicura essere molto esiguo.
La disposizione si è resa necessaria al fine di rivedere la posizione previdenziale di alcuni alti dirigenti dell'amministrazione pubblica, che avevano già maturato il diritto alla pensione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e ai quali era stato chiesto di trattenersi in servizio. In sostanza, la mancata introduzione della norma di cui al comma 2 avrebbe determinato una lesione di diritti quesiti.
Nel frattempo, la Ragioneria Generale dello Stato, in un parere interno al Ministero dell’Economia del 13 aprile, acquisito dalla Commissione Bilancio del Senato, afferma tra le altre cose, che la disposizione è necessaria perché conferma l’applicazione del taglio degli stipendi “per i dipendenti che hanno già conseguito i requisiti di età e anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento”. In altre parole, senza il decreto legge, si sarebbe potuto sostenere che ad essi il taglio non si applicava.
Con questi chiarimenti, e per evitare il potenziale sorgere di contenzioso sulla ben più importante norma “tagliastipendi”, la Commissione Affari Costituzionali ha formulato e approvato un parere non ostativo sulla norma, con una osservazione che diceva così:
con riferimento all'articolo 1, comma 2, si invita a riformulare la disposizione secondo i criteri di una corretta normazione, in modo da chiarirne la ratio e la portata normativa, con particolare riguardo alle condizioni per l'applicazione della norma, che sarebbe opportuno integrare con il requisito anagrafico.
Questo suggerimento non viene accolto ed il testo rimarrà lo stesso, ma il dibattito parlamentare ha chiarito sufficientemente cosa vuol dire la disposizione poi abrogata dal voto del Senato.
Ma cosa voleva, in pratica, la disposizione ? E ora che succede ?
Una sintesi in pillole.
A chi si sarebbe applicata ?
Ai dirigenti pubblici ai quali il dl SalvaItalia ha decurtato lo stipendio, ma che a quel tempo avevano già maturato il diritto alla pensione, non godono e non godranno di altri trattamenti e finiranno di lavorare in quella posizione, perché il Governo ha chiesto loro di rimanere in servizio.
Cosa prevedeva ?
Implicitamente confermava che il taglio dello stipendio si applica anche agli alti dirigenti che a dicembre dell’anno scorso si sarebbero già potuti ritirare dal servizio. Costoro vanno in pensione con un sistema in cui si fa media tra gli stipendi di un certo numero di anni, quelli finali della carriera lavorativa.
La disposizione rendeva esplicita l’interpretazione corrente della Corte Costituzionale, per la quale a chi ha già maturato un diritto pensionistico, non lo puoi ridurre. I lavori parlamentari hanno chiarito che, a far data dal 1° gennaio 2012, costoro sono passati comunque al sistema contributivo come tutti i lavoratori pubblici e privati. Se approvata, la norma avrebbe confermato che il nuovo stipendio avrebbe fatto media pensionistica dal momento di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio che lo decurtava. Questo decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 aprile, è in vigore dal giorno dopo.
La bocciatura della norma cancella le “pensioni d’oro” ?
No. L’unico modo per ridurre i trattamenti pensionistici elevati è quella di imporre, per legge, un contributo di solidarietà o una tassazione straordinaria.
Il voto del Senato taglia ulteriormente lo stipendio agli alti dirigenti dello Stato a cui si sarebbe dovuta applicare la norma abrogata ?
No. Sempre che a qualcuno non venga in mente di dire che avendo già raggiunto i requisiti per andare in pensione, a loro non si applica la decurtazione dello stipendio.
La bocciatura della norma penalizza nel calcolo della pensione gli alti dirigenti dello Stato ai quali si sarebbe dovuta applicare ?
No. Essa prevedeva che la media del nuovo stipendio con il vecchio stipendio, ai fini pensionistici, sarebbe scattata con il decreto del Presidente del Consiglio che disponeva la decurtazione. Dal 17 aprile 2012, dunque, il nuovo stipendio decurtato sarebbe entrato nella media. Oggi non vi è alcuna norma che lo preveda, ma penso che il buon senso colmerà il “buco” normativo.
Direi, quindi, tanto rumore per nulla. Un rumore forse organizzato ad arte, che nasconde e copre il provvedimento più importante, che è la riduzione pesante dei trattamenti economici degli alti dirigenti dello Stato, e fraintende la portata della norma abrogata.
Tra chi ha votato a favore della norma ci sono molti senatori che fanno quotidianamente, nel loro lavoro politico, una forte difesa dell’equità nei sacrifici; pure tra chi ha votato contro la disposizione. Tra questi ultimi, trovo però anche alcuni protagonisti delle recenti cronache politico-giudiziarie, forse alla ricerca di un effimero riscatto sulla barricata dell’antipolitica ad ogni costo.
Francesco Sanna